Ritardo nel pagamento della Buonuscita?
L’attesa della liquidazione del trattamento di fine sevizio (o del TFR) si fa sempre più lunga.
Innanzitutto occorre precisare che L’INPS è tenuto ad erogare il TFS secondo diverse scadenze che variano in base alle motivazione che hanno portato alla cessazione del rapporto di lavoro:
- 105 giorni dall’interruzione del rapporto di lavoro, in caso di cessazione del servizio per inabilità o decesso;
- 12 mesi per chi cessa l’attività per raggiunti limiti di età o per accedere alla pensione di vecchiaia;
- 24 mesi per chi presenta dimissioni volontarie o per accedere al pensionamento anticipato;
Inoltre, decorsi tali periodi l’INPS ha un ulteriore termine di 3 mesi per definire la pratica TFS.
In altre parole, questo significa che l’ente è obbligato alla scadenza dei termini (di 105 giorni, 12 o 24 mesi) ad avviare la pratica e liquidare la prima tranche entro un massimo di 90 giorni.Il pagamento del TFR è infatti rateizzato quando l’importo è superiore ai 50.000€ secondo le seguenti modalità:
- due tranche: importi superiori a 50.000€ e inferiori a 100.000€;
- tre tranche: importi superiori a 100.000€.
Ebbene ciò, come ben sanno tutti coloro che sono ancora in attesa di ricevere la buonuscita, spesso non avviene.
Infatti, l’Inps, pur trascorsi i termini di legge, ritarda nell’avviare il procedimento per il pagamento della buonuscita eccedendo notevolmente i tempi previsti dalla legge.
Ad esempio, se sono decorsi i 24 mesi e l’INPS non ha dato avvio alla procedura, tardando altri 3 o 4 mesi, questo ritardo si andrà a sommare agli ulteriori 90 giorni necessari per la definizione della pratica.
Per tale motivo è estremamente importante se sono già decorsi i termini sopra elencati:
a) inoltrare una richiesta di accesso agli atti ai sensi della legge sulla trasparenza;
b) inoltrare contestualmente una diffida ad adempiere per sollecitare l’avvio della procedura ed evitare ulteriori ritardi nel pagamento della buonuscita.
Le pratiche del TSF – molto spesso accantonate e messe in coda – vengono definite ben oltre i tempi previsti dalla legge.
La Corte costituzionale ha tuttavia affermato che è illegittimo qualsiasi ritardo che superi i termini di legge.
Per tale ragione il nostro studio, visti i successi e gli esiti positivi ottenuti da tanti lavoratori, offre la possibilità a quanti sono in attesa della liquidazione della buonuscita di inoltrare diffida formale per intimare all’ente previdenziale l’avvio o la definizione del procedimento.
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